Lo Statuto de “La Bici Verde”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LA BICI VERDE

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione di volontariato di promozione culturale denominata “ASSOCIAZIONE LA BICI VERDE”, siglabile  A.L.B.V.

L’Associazione La Bici Verde è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L’associazione ha sede in Milano, via Fauchè 34.

Art. 2. – L’Associazione persegue i seguenti scopi:

– diffondere la cultura del territorio sotto gli aspetti storici, artistici e naturalistici;

– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

–  contribuire al mantenimento di una sana condizione psico-fisica.

Art. 3. – L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:

  • Organizzare visite guidate a siti particolarmente interessanti nella provincia di Milano e limitrofe, da svolgersi attraverso escursioni cicloturistiche, questo ai fini della conoscenza e valorizzazione del territorio suburbano.
  • Creare qualificanti rapporti sociali grazie allo sviluppo di  interessi comuni e di spirito corporativo legato alle suddette escursioni cicloturistiche;
  • Favorire lo stato di benessere complessivo dei propri aderenti attraverso lo svolgimento di un’equilibrata attività fisica,
  • Promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, spettacoli, proiezioni di film e documenti, il tutto con particolare riferimento  alla conoscenza della storia, dell’arte e della natura nella provincia di Milano e limitrofe.

Art. 4. – L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci dell’associazione i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Sono soci fondatori i partecipanti alla costituzione dell’associazione.

Sono soci ordinari le persone o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Sono soci onorari le persone, gli enti o le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.

I soci onorari hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è legata alla domanda di iscrizione e al versamento della quota associativa deliberata, da effettuarsi tramite il sito www.labiciverde.it. Contestualmente all’iscrizione il socio di impegna a rispettare lo Statuto dell’Associazione, finalità, scopo ed ideali.

Il Comitato di Direzione può opporsi, per giustificato motivo, all’iscrizione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri, se nominato a sensi di statuto, in caso contrario valgono le disposizioni di Legge.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri, se nominato a sensi di statuto, in caso contrario valgono le disposizioni di Legge.

Art. 7. – Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– beni, immobili e mobili;

– contributi;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione.

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei contributi, delle elargizioni e dei proventi in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei Revisori o il Revisore dei conti se nominati dall’Assemblea degli Associati;

– il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’assemblea dei soci

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, tramite email, almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio del relativo verbale ai soci.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– elegge il Consiglio direttivo,

– approva il bilancio preventivi e consuntivo;

– approva il regolamento interno;

– elegge il Collegio dei revisori i il Revisore dei conti in caso di loro istituzione;

– elegge, nell’eventualità venga istituito, su proposta del Presidente, il Collegio dei Probiviri

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da almeno tre membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due suoi componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato dal presidente; da almeno due dei componenti; su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile, ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre soci eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni, è rieleggibile e verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il controllo delle regolarità formali e sostanziali della contabilità può essere affidato, in alternativa al collegio dei Revisori, ad un unico soggetto socio, il quale assume la veste di Revisore dell’associazione.

Art.17. Il Collegio dei Probiviri, se nominato a seguito di proposta inoltrata all’assemblea dei soci dal Presidente, è composto da tre soci eletti in assembleam dura in carica tre anni, è rieleggibile e decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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